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Nel vecchio Codice di Procedura penale di Alfredo Rocco, che sarà stato anche un fascista ma era un giurista di prim’ordine, riaggiornato nel dopoguerra per adeguarlo alle esigenze di una democrazia, esisteva il segreto istruttorio (e su questo Codice ho studiato laureandomi proprio sul tema che è in discussione in questi giorni con una tesi su “Libertà di stampa e segreto istruttorio”).

Il segreto istruttorio, finché è esistito, prima della sciagurata riforma di Gian Domenico Pisapia del 1988, divenuta legge, aveva due funzioni. 1. Tutelare le indagini da possibili inquinamenti. 2. Tutelare l’onorabilità delle persone coinvolte a qualsiasi titolo in un procedimento penale. Nella fase preliminare e ovviamente incerta delle indagini, quelle che vengono condotte dai Pubblici ministeri, possono infatti incappare soggetti che non verranno poi rinviati a giudizio o addirittura persone che nell’inchiesta figurano solo marginalmente (esemplare è rimasta, almeno nella mia memoria, nella Tangentopoli 2, il cosiddetto ‘scandalo delle Ferrovie’, la storia della figlia di Necci che, a quanto pare, si era offerta a Chicchi Pacini Battaglia, un fatto che con le indagini non c’entrava nulla). Al vaglio del Giudice delle indagini preliminari (Gip o Gup) i Pm portano solo i materiali che ritengono utili al processo qualora il Gip o Gup decida di avviarlo. Il Gip o Gup può archiviare la pratica ritenendo gli indizi raccolti dai Pubblici ministeri non sufficienti o rinviare a giudizio. Solo in questo secondo caso il processo diventa pubblico. Perché in un regime democratico l’istruttoria è segreta, o può esserlo, ma il dibattimento è pubblico. Nei regimi totalitari è segreto anche il dibattimento.

Se questo regime fosse stato in vigore Marino e Cota non sarebbero incorsi nella stritolante gogna mediatica che ne ha stroncato la carriera perché delle indagini non si sarebbe saputo nulla a cominciare dagli interessati (e questo vale, o valeva, per qualsiasi cittadino italiano, non necessariamente per un uomo politico). La debolezza del sistema-Rocco era che le pene pecuniarie erano irrisorie, per cui i giornali, e soprattutto i grandi giornali che se lo potevano permettere, preferivano pagare la multa e pubblicare. Ma il principio era sacrosanto.

Con la riforma Pisapia, un ibrido fra sistema inquisitorio e sistema accusatorio, il segreto è stato di fatto abolito tranne che per casi particolari. I Pm devono depositare gli atti delle loro indagini, che sono messi a disposizione degli avvocati difensori, ma anche di chiunque abbia interesse o solo voglia di consultarli, a cominciare dai giornalisti. E quindi anche i soggetti che non verranno poi rinviati a giudizio vengono massacrati dalla stampa, in misura maggiore o minore a seconda delle posizioni che occupano nelle istituzioni o della parte politica cui sono legati.

I giornalisti, che sono una casta come tante altre, non migliore di tante altre, si sono sempre opposti al ripristino del segreto istruttorio. Questo rende molto più facile il loro lavoro, ma oltre a colpire in modo indelebile cittadini che risulteranno poi estranei ai fatti, toglie loro la voglia di fare inchieste per proprio conto.

I giornali della destra, memori dell’esperienza di Silvio Berlusconi, si sono scatenati contro la Magistratura (emblematico è un titolo de Il Giornale del 9.10: “La malagiustizia show ci costa 15 miliardi. Più di una manovra”). Ma chi ragiona in questo modo non tiene conto che le funzioni del Pm e quella del Giudice sono profondamente diverse. Il Pm indaga in una area di necessaria incertezza, il Giudice vaglia gli elementi da lui raccolti secondo criteri di imparzialità e di ‘terzietà’ fra Pubblica accusa e difesa. Non è responsabilità dei Pm se sono obbligati a depositare per legge atti dell’Istruttoria che, come dicevo, sono necessariamente incerti. Il diniego del Giudice di rinviare a giudizio i soggetti indagati dalla Pubblica accusa fa parte del nostro sistema di garanzie e non vuol dire affatto che i Pubblici ministeri abbiano agito in malafede, “con colpa grave o dolo” (in questo caso devono essere sanzionati). Pm e Gip si trovano in un letto di Procuste: se il Gip accetta la tesi del Pm si dice che si è appiattito sulle sue posizioni, se le rigetta si dice che il Pm è un mascalzone.

Il ripristino del segreto istruttorio, oltre a tutelare l’onorabilità dei soggetti coinvolti e non ancora rinviati a giudizio, toglierebbe ai Pubblici ministeri quel desiderio di farsi pubblicità di cui spesso vengono accusati.

Il sistema è quindi concettualmente semplice: segreto fino alla fase del rinvio a giudizio, dibattimento pubblico se c’è stato un rinvio, giudizio di primo grado, Appello, Cassazione. Ma sono i giornalisti i primi a opporsi. E hanno buon gioco perché da noi le istruttorie possono durare anni e quindi il segreto potrebbe essere una mordacchia inaccettabile alla libertà di stampa. In Gran Bretagna se c’è un imputato detenuto le istruttorie durano, mediamente, dai 28 ai 32 giorni a seconda della composizione del Giurì cioè della gravità del reato. Quindi il detenuto (se c’è un detenuto) si fa un mese di galera che è un’esperienza sicuramente sgradevole, ma se risulta innocente vede ripristinata la propria onorabilità in tempi ragionevoli. Londra è solo a un’ora e mezza di volo ma siamo in un altro mondo e in un’altra cultura, giuridica e mediatica.

Massimo Fini

Il Fatto Quotidiano, 12 ottobre 2016